Benvenuti nello Sportello Imprese di ARPA Lombardia, il punto di riferimento dedicato alle aziende che operano sul territorio lombardo. In questa sezione potete trovare risposte chiare e aggiornate alle domande più frequenti relative agli adempimenti ambientali, alle autorizzazioni, ai controlli e agli obblighi normativi. Lo Sportello è pensato per supportare le imprese nel loro rapporto con l’ambiente, semplificando l’accesso alle informazioni e favorendo una gestione consapevole e sostenibile delle attività produttive. Se non trovate l’informazione che cercate, potete inviarci il vostro quesito tramite l’apposito modulo. Il nostro team di esperti vi risponderà nel più breve tempo possibile, contribuendo ad arricchire e aggiornare costantemente questa sezione.

All’Agenzia competono i controlli di cui all’articolo 29 decies, comma del d.lgs 152/06 e la predisposizione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all’articolo 29 quater, comma 6 della stessa norma. Per un approfondimento si rimanda al sito ARPA AIA.
Non compete invece ad ARPA il rilascio/riesame delle AIA, attività in capo a Regione, Province e Città Metropolitana di Milano secondo le indicazioni contenute nella legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24. Sono invece di competenza statale le attività di cui all’allegato XII alla Parte Seconda, Titolo III bis del d.lgs 152/06.

In genere i metodi sono indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, nel caso in cui non siano indicati oppure si renda necessario utilizzare metodi diversi, perché superati da successivi aggiornamenti, è opportuno fare riferimento ai documenti pubblicati sul sito di ARPA, rispettivamente per le emissioni in atmosfera Norme Tecniche e per gli scarichi idrici Scarichi idrici

AIDA (Applicativo Integrato di Autocontrollo) è lo strumento predisposto da ARPA in cui devono essere inseriti tutti i dati di monitoraggio (autocontrollo del gestore) previsti dall’AIA. Per un approfondimento e per i dettagli e sulle modalità di accesso si rimanda al seguente link AIDA

Le BAT sono le migliori soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo in grado di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso, ad esempio, bassi livelli di emissioni di inquinanti e l'ottimizzazione delle materie prime utilizzate nel processo. Le BAT vengono costantemente aggiornate in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti. I documenti di riferimento, finalizzati a rendere diffusa ed efficace la conoscenza sulle BAT disponibili, sono i BAT Reference documents (BREF). Le conclusioni sulle BAT forniscono le basi tecniche per stabilire le condizioni per rilasciare l’autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE. Secondo quanto indicato nell’articolo 29 octies, comma 3 del d.lgs 152/06, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT (“BAT Conclusions”) riferite all’attività principale dell’installazione, deve essere disposto il riesame dell’AIA. Per un aggiornamento relativamente ai BREF redatti fino ad oggi è possibile consultare il sito ufficiale della Commissione Europea al seguente link: BAT

Le aziende/installazioni che sono certificate ISO 14001 o registrata EMAS hanno questi vantaggi:
  • durata dell’AIA: la durata di norma è decennale ma se l’azienda/installazione è in possesso di certificazione ISO 140001 viene prolungata a dodici anni, mentre se è certificata EMAS l’autorizzazione ha validità di sedici anni (riferimento, commi 8 e 9 dell’articolo 29-octies del d.lgs 152/06)
  • economico: la DGR IX/4626 del 28 dicembre 2012 prevede una riduzione dei costi istruttori (di competenza di Province/Città Metropolitana di Milano/Regione) e dei costi per i controlli/ispezioni.

Il SGA generalmente è considerato una BAT (“Best Available Techniques”), pertanto questo obbligo vige per le aziende/installazioni per cui è stata già prescritta l’applicazione di tale BAT. Si precisa che in tali casi non è necessario che il Sistema di Gestione Ambientale sia certificato, deve però comprendere gli elementi indicati nella BAT.
Si fa presente, inoltre, che la Direttiva UE 2024/1785 del 24 aprile 2024 prevede che gli Stati Membri impongano al gestore di predisporre e attuare un SGA, allo stato attuale sono in corso i lavori per il recepimento di tale direttiva che dovrà avvenire entro il 01 luglio 2026.

Il pagamento delle prestazioni dell’Agenzia va eseguito a controllo concluso, quindi dopo il ricevimento della relazione finale con gli esiti delle attività effettuate. La tariffa si compone di una parte fissa e di una parte variabile che è applicabile solo nei casi in cui sia stato eseguito il campionamento delle emissioni in atmosfera e/o degli scarichi. In Regione Lombardia le modalità di calcolo per tali tariffe, relativamente alle AIA di competenza regionale/provinciale, sono attualmente definite dalla DGR IX/4626 del 28 dicembre 2012.

Gli allevamenti zootecnici che superano determinate soglie di capi, come stabilito dal d.lgs 152/06, allegato VIII, parte II, sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Nello specifico, sono soggetti all'AIA gli allevamenti intensivi di polli e suini che superano le seguenti quantità: 40.000 posti per i polli, 2.000 posti per i suini da produzione oltre i 30 kg, o 750 posti per le scrofe.

Per tutte le attività zootecniche soggette ad AIA è obbligatoria la trasmissione dei dati relativi ai controlli previsti nelle autorizzazioni ai sensi dell'art 29 decies c.2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. In Regione Lombardia la trasmissione avviene attraverso la compilazione dell'applicativo di AIDA, gestito da ARPA, da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

Oltre alle regole definite dal DM 22/11/2017 per la corretta installazione dei serbatoi fissi per il gasolio agricolo, occorre presidiare l’area di rifornimento adottando idonei accorgimenti al fine di evitare: la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose (R.R. n. 4/2006, d.lgs 152/06); il trattamento delle acque di prima pioggia e la richiesta dell’autorizzazione allo scarico. Per evitare il contatto dell’acqua meteorica con la zona di erogazione del carburante e il conseguente dilavamento, e quindi la sua gestione successiva, è opportuno intervenire effettuando la copertura del contenitore-distributore e dell’area di rifornimento con una tettoia, eliminando quindi di fatto il problema del dilavamento. Al fine di contenere sversamenti accidentali di gasolio nelle immediate vicinanze del distributore di carburante è opportuno tenere a disposizione materiale assorbente (es. polveri assorbenti, ecc) in modo da limitare la perdita.

Le imprese agrozootecniche possono produrre una varietà di rifiuti, sia speciali non pericolosi (come materie plastiche, imballaggi misti, ecc) sia speciali pericolosi (come contenitori esausti di medicinali e prodotti fitosanitari, filtri olio, batterie e accumulatori, oli esausti per motori, ecc.). Gli operatori che producono rifiuti speciali non pericolosi sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti); per quanto riguarda i produttori di rifiuti speciali pericolosi, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila. Nei casi in cui sussiste tale obbligo, la norma prevede la possibilità per gli imprenditori di delegare, per gli adempimenti relativi alla iscrizione e alla fase successiva di trasmissione dei dati al RENTRI, le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale o le società di servizi o, ancora, il gestore del circuito organizzato di raccolta.

Gli imprenditori agricoli sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10;
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
La stessa categoria di imprenditori agricoli, obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico, può continuare a adempiere a tale obbligo con modalità alternative: attraverso la conservazione per tre anni del formulario (FIR) o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.

È necessario che vengano raggruppati per tipi omogenei nel deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti, inoltre è necessario che non vengano miscelati i rifiuti pericolosi con i non pericolosi e, in ogni caso, osservare e rispettare i principi generali di tutela ambientale e sanitaria.

Nell'ambito delle verifiche ispettive svolte presso le aziende agricole lombarde, ARPA integra i tradizionali controlli zootecnici avvalendosi di strumenti avanzati di telerilevamento, che consentono di acquisire dati a distanza altamente dettagliati, potenziando l'efficacia delle attività di monitoraggio. Le principali tecnologie impiegate includono:
- immagini satellitari o aeree, utili a fornire immagini dall'alto di aree vaste per monitorare il territorio, per rilevare eventuali variazioni nelle strutture o per valutare l’andamento nel tempo di alcuni fenomeni (ad esempio fenomeni di sversamento dalle vasche, spandimenti);
- droni, utili a fornire un rilievo aerofotogrammetrico ad alta risoluzione per il monitoraggio di aree specifiche mediante informazioni di dettaglio (ad esempio livello di riempimento di una vasca, integrità delle strutture di copertura, stato di fatto dell’impianto e volumi degli eventuali cumuli);
- sensori remoti: dispositivi installati su droni, aerei o su satelliti (ad esempio camere Multispettrali/Iperspettrali, camere Termiche e LiDAR - Laser Scanner terrestri) impiegati per l’osservazione delle aree di interesse e acquisire informazioni in merito, ad esempio, allo stato vegetativo delle colture, agli spandimenti, alla presenza di capi.
Nonostante queste tecnologie innovative rappresentino un supporto importante nell’analisi delle situazioni, le ispezioni tradizionali rimangono comunque necessarie per le verifiche dirette, come l'esame della documentazione interna e le valutazioni che richiedono un'osservazione ravvicinata, considerando ogni singolo caso.

Gli obiettivi dei rilievi a distanza in agricoltura sono molteplici e mirano a rendere i controlli più efficienti, con particolare riferimento a questi aspetti:
- verifica della conformità ambientale (rispetto delle normative ambientali e delle prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ambientali)
- monitoraggio degli impatti ambientali (identificazione di possibili impatti ambientali generati dagli allevamenti) - elaborazione dei dati e verifica spaziale (calcolo di volumi mediante modellazione 3D, ad esempio per lo stoccaggio di effluenti zootecnici, stoccaggi o rifiuti)
- analisi dell'uso del territorio (identificazione di attività a rischio o non conformi, ad esempio una gestione dei rifiuti non conforme, all’interno dell’area indagata)

Per la realizzazione di queste attività, l’unità organizzativa “Centro Regionale di Earth Observation” fornisce un importante supporto tecnico specialistico all’unità organizzativa “Attività Produttive”, garantendo l'integrazione e l'analisi dei dati di telerilevamento nei processi di verifica.

Sito istituzionale di Regione Lombardia: AUA Regione
Riferimenti operativi per AUA POINT:
Per accedere
Manuale per la registrazione e compilazione
Mail per assistenza: sc_auapoint[chiocciola]arpalombardia.it

Dal 2022 la compilazione dell’applicativo è obbligatoria per le aziende in possesso dell’autorizzazione in via generale ex articolo 272 comma 2 del Testo Unico, ai sensi della DGR 11 dicembre 2018 – n. 983 e del successivo Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n.7082 del 09 maggio 2024. Per le altre tipologie di autorizzazione l’obbligo sussiste se la prescrizione specifica relativa alla compilazione di AUAPOINT è presente nell’ autorizzazione.

Si, il caricamento dei dati sull’applicativo sostituisce la trasmissione degli stessi dati all’Autorità competente, Comune e ARPA. Si raccomanda, in ogni caso, di conservare presso l’azienda i rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.

Si, è possibile solo utilizzando SPID/CNS. Si accede all’applicativo dal sito AUA Login facendo attenzione a selezionare SPID e non il campo riservato agli enti.

Dopo aver compilato l’anagrafica e aver salvato, l’abilitazione all’accesso come “Amministratore” di AUA POINT dell’azienda arriverà con una mail noreply alla mail indicata in fase di registrazione. Gli accessi successivi si effettueranno utilizzando lo SPID/CNS.

Per le aziende registrate prima di novembre 2021, senza aver effettuato la conversione in SPID, il recupero è possibile indirizzando la richiesta a sc_auapoint[chiocciola]arpalombardia.it specificando la ragione sociale e la mail che si desidera attivare. A seguito di questa richiesta farà seguito una mail noreply per poter accedere come Amministratore al profilo aziendale.

Vanno inseriti i riferimenti dell’insediamento produttivo e non quelli della sede legale; in caso di più insediamenti con un’unica sede legale occorre fare tante registrazioni quanti sono i siti produttivi soggetti alla compilazione di AUA POINT.

Si, è possibile gestire con un unico accesso in AUA POINT (legato a SPID/CNS) più profili, a condizione che sia stata preliminarmente completata la registrazione per ogni sito di cui si è referenti/utenti; a quel punto l’accesso con SPID/CNS permetterà di visualizzare tutti i siti a cui si è associata l’utenza.

L’Amministratore può profilare altri utenti in “Gestione dati”; l’ utente “Gestione dati” non visualizza invece il pulsante “Utenti” e non può abilitare all’accesso altri soggetti.

Si può fare in qualità di Amministratore, tramite il pulsante “Utenti” della schermata principale. Selezionando la voce “Nuovo Utente” si inserisce la mail del soggetto che si vuole abilitare, a seguito di tale richiesta si riceverà una mail noreply per completare la registrazione; il nuovo utente potrà quindi accedere (tramite SPID/CNS) al profilo aziendale come “Gestione dati”. Ripetendo l’operazione si potranno creare altri utenti con tale profilo “Gestione Dati”.

Per cambiare l’Amministratore AUA POINT è necessario comunicare a sc_auapoint[chiocciola]arpalombardia.it la mail del soggetto individuato quale nuovo Amministratore e la relativa ragione sociale, esattamente come è stata registrata in AUA POINT. Tale soggetto riceverà una mail noreply dal sistema per completare la registrazione tramite proprio SPID e profilarsi come nuovo Amministratore, inoltre potrà, tramite l’opzione “Utenti”, eliminare il precedente Amministratore.

Si intende la persona di riferimento per la compilazione dell’applicativo; non corrisponde necessariamente alla persona indicata nell’istanza in autorizzazione come Gestore o Amministratore Delegato; l’azienda ha la facoltà di abilitare le figure di riferimento che ritiene opportuno per la gestione di AUA POINT. Per il cambio di dati anagrafici, compresi il Referente e la sua mail, si procede in autonomia tramite il pulsante “Dati Anagrafici” nella homepage.

I dati da inserire, come specificato nella DGR 5773/2021 e nelle note esplicative sul “CAMPO APPLICAZIONE” riportate nel Manuale dell’applicativo riguardano:
- gli scarichi di natura industriale soggetti a monitoraggio. A partire da settembre 2024 è possibile anche l'inserimento degli scarichi di acque meteoriche soggette a monitoraggio (verificare se l’attività rientra nel campo di applicazione di AUA POINT) recapitanti in CIS o in fognatura
- le emissioni convogliate soggette a monitoraggio laddove esplicitamente previsto nell’autorizzazione dell’impianto o nell’autorizzazione generale ex art. 272 c.2 del d.lgs 152/2006 - il Piano Gestione Solventi per le Aziende che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 275 del d.lgs 152/2006
Gli esiti analitici di eventuali ulteriori parametri legati allo stesso scarico/emissione non contemplati nell’applicativo potranno essere tenuti a disposizione presso l’Azienda per eventuali richieste da parte delle Autorità competenti/di controllo. Nella sezione “Documentazione” della home page vanno inserite, se richiesto, le analisi di messa a regime ai sensi dell’art. 269 c.6 del Testo Unico; la relazione di accompagnamento (formato PDF); i bilanci di massa previsti dalle autorizzazioni in deroga alle emissioni ex art. 272 e il calcolo delle emissioni diffuse per le lavorazioni meccaniche.

Se un’azienda si registra e compila AUA POINT il termine massimo per l’inserimento dei dati è il 31 marzo dell’anno successivo, tenendo sempre presente i termini di invio fissati in autorizzazione (ad esempio per le analisi di messa a regime).

È possibile tramite il tasto “ricevuta di compilazione” della home page. La ricevuta, scaricabile di anno in anno a partire dal 2025 (periodo riferimento 2024), include tutti i dati inseriti in AUA POINT nel periodo che va dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo (anno di riferimento della Ricevuta). Si compone di quattro sezioni:
- emissioni: sono presenti i dati inseriti per tutti i punti di emissioni e i parametri
- scarichi: sono presenti i dati inseriti per tutti i punti di scarico e i parametri
- solventi: sono presenti l’anno di riferimento e la data di compilazione
- documentazione: sono presenti il tipo documento, la descrizione e la data di caricamento del relativo file.
È un documento ad uso interno all’azienda, utile per tenere traccia dei caricamenti avvenuti su base annuale; rimane conservato nel sistema anche negli anni successivi.

Gli esiti analitici di eventuali parametri allo scarico/emissione non contemplati nell’applicativo dovranno essere tenuti a disposizione presso l’Azienda per eventuali richieste da parte delle Autorità competenti/di controllo.

Ci sono dei casi in cui può essere utilizzato il parametro “simile”, ad esempio Grafite: selezionare “Polveri” e specificare nel campo note (negli esiti) che si tratta di grafite; Cromo esavalente: selezionare “Metalli” e poi Cromo; specificare nel campo note (negli esiti) che si tratta di cromo esavalente e relativo metodo (se diverso da quello riportato nel menù).

I tensioattivi sono espressi come somma di ionici e non ionici, non è necessario distinguerli.

Non prevedendo l’applicativo la possibilità di inserire un intervallo di valori, è necessario indicare 9,5 (limite superiore dell’intervallo).

Vanno inseriti singolarmente i due parametri, ciascuno col metodo corrispondente; il valore limite da indicare è quello totale; in corrispondenza degli esiti occorre indicare i valori della concentrazione dei singoli parametri (esempio dei soli fenoli e delle aldeidi), specificando nel campo note: “Limite espresso come somma dei due parametri”.

Nella schermata che compare dopo “inserisci nuovo” selezionare “si” in corrispondenza del campo “messa a regime” e nel campo note degli esiti specificare “Analisi di messa a regime”. Caricare nella sezione “Documentazione” (pulsante della home page) i Rapporti di Prova e la documentazione a corredo della fase di messa a regime (relazione sulle condizioni durante le verifiche) in formato PDF.

Se uno dei metodi è presente nell’elenco selezionare tale metodo e inserire nel campo note degli esiti l’altro metodo.

In prima istanza va verificato con il Laboratorio incaricato se il metodo utilizzato è equivalente ad uno di quelli elencati nel menu “a tendina” dei metodi per il parametro in questione. In tal caso tale metodo va selezionato; poi occorre scrivere nel campo note della pagina degli Esiti il metodo realmente utilizzato. Nel caso di metodo interno riportare “Metodo interno”.

Va inserito sempre il dato medio.

Per tale verifica è necessario che i gestori si rivolgano al comune territorialmente competente, per accertare se le aree individuate sono compatibili o meno con la destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici locali, considerando quindi gli scenari incidentali e le previsioni urbanistiche vigenti. I riferimenti normativi a livello nazionale sono rappresentati dal Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 (DM) che stabilisce i requisiti minimi di sicurezza per la pianificazione urbanistica e territoriale nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; in particolare, prevede che:
- gli strumenti urbanistici debbano tener conto della presenza di stabilimenti RIR;
- le autorità competenti valutino la compatibilità tra l’urbanizzazione e la presenza degli impianti;
- siano mantenute opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, per prevenire incidenti e limitarne le conseguenze.

ARPA Lombardia non quantifica i danni economici per l’ambiente e i costi per la bonifica a seguito di un incidente rilevante, non è previsto da nessun adempimento normativo nazionale. I costi sono a carico del soggetto che ha creato il danno ambientale. ARPA, può indicare quali sono le condizioni da ripristinare ed effettuare monitoraggi sulla situazione da ripristinare o mitigare, secondo le condizioni previste dalla parte VI del d.lgs 152/2006. Nell’allegato 8 del d.lgs 105/2015 sono contenuti i criteri per la notifica alla Commissione Europea di un incidente rilevante.

Per gli operatori Seveso le garanzie finanziare e di sicurezza non sono oggetto di specifici approfondimenti durante le ispezioni da parte degli enti di controllo. In fase di istruttoria di un rapporto di sicurezza l’allegato C “Format del Rapporto di Sicurezza” punto F2 Misure assicurative, prevede che il gestore indichi le assicurazioni in essere per lo stabilimento, si verifica quindi che sussistano tali assicurazioni, ma non si effettuano valutazioni quantitative, che possono variare a seconda delle condizioni specifiche in cui si è verificato l’evento e sono eventualmente discusse in sede di risarcimento di danni civili.

Per approfondimenti in tema di RIR si rimanda alla sezione tematica del sito ARPA: Approfondimenti

La norma di riferimento (articolo 242 del d.lgs. 152/06) prevede l'esecuzione di un'indagine preliminare a cura del responsabile dell'inquinamento al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito; in tal caso, così come al rinvenimento di una contaminazione storica, è richiesta l'immediata comunicazione agli Enti di quanto rilevato e la messa in opera delle necessarie misure di prevenzione entro 24 ore.
Il procedimento amministrativo è avviato dal Comune, che può richiedere l'esecuzione di un'indagine ambientale anche sulla base di propri regolamenti edilizi e/o di regolamenti locali d'igiene; a titolo esemplificativo, alcuni Comuni richiedono l'esecuzione di un'indagine in concomitanza di un cambio di destinazione d'uso dell'area (ad esempio da commerciale/industriale a residenziale) o in caso di cessazione di un’attività produttiva.

Nell'ambito del procedimento di bonifica ARPA fornisce il proprio supporto tecnico attraverso attività di controllo (sopralluoghi, campionamenti, attività analitiche) al fine di verificare che le attività siano realizzate conformemente al progetto approvato dall'Autorità Competente; fornisce inoltre valutazioni tecniche sui documenti progettuali predisposti dal proponente.

Il PSC è lo strumento informatico realizzato dall’Agenzia con il coordinamento di Regione Lombardia per gestire i procedimenti di bonifica e per garantire le funzioni di monitoraggio e controllo anche in merito al rispetto dei tempi procedimentali previsti dalla normativa di settore. PSC è una piattaforma open source a cui possono accedere, previa registrazione, tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di bonifica (soggetti che operano e/o utenti della Pubblica Amministrazione) attraverso il link: AGISCO
Al medesimo link è disponibile il manuale d’uso del Portale; per eventuali richieste o segnalazioni è disponibile la casella mail: supportopsc[chiocciola]arpalombardia.it.
Per urgenze (malfunzionamenti – blocchi sistema) è possibile contattare anche il numero telefonico +39 347.4229608 (lun-ven 9:00-13:00 14:00-16:00).

In linea generale, è preferibile procedere mediante dismissione con rimozione.
L’eventuale impraticabilità alla rimozione o improcedibilità tecnico-economica dovrà essere attestata da idonea perizia tecnica redatta da tecnico qualificato; in tal caso si potrà procedere mediante dismissione con messa in sicurezza, previa verifica dell’integrità del serbatoio, rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio, esecuzione prove gas-free, messa in sicurezza del manufatto.
In entrambi i casi potrà essere richiesta la presentazione/esecuzione di un Piano di accertamento e/o di un’Indagine Ambientale, al fine di verificare eventuali impatti sulla qualità delle matrici ambientali.
Accendo alla sezione “Documenti e Report” del sito istituzionale dell’Agenzia (link di riferimento Documenti e Reports) è possibile visionare le Linee guida ARPA per la gestione dei serbatoi interrati.

In materia di siti contaminati, il procedimento amministrativo è avviato dal Comune, che può richiedere l'esecuzione di un'indagine ambientale sulla base dei propri regolamenti edilizi e/o di regolamenti locali d'igiene; a titolo esemplificativo, alcuni Comuni richiedono l'esecuzione di un'indagine in concomitanza di un cambio di destinazione d'uso dell'area (da commerciale/industriale a residenziale). La norma (art. 242 del D.Lgs. 152/06) prevede inoltre l'esecuzione di un'indagine preliminare a cura del responsabile dell'inquinamento al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito; in tal caso, così come al rinvenimento di una contaminazione storica, è richiesta l'immediata comunicazione agli Enti di quanto rilevato e la messa in opera delle necessarie misure di prevenzione entro 24h. Nell'ambito del procedimento di bonifica ARPA fornisce il proprio supporto tecnico attraverso attività di controllo (sopralluoghi e campionamenti), al fine di verificare che le attività siano realizzate conformemente al progetto approvato dall'Autorità Competente; fornisce inoltre valutazioni tecniche sui documenti progettuali predisposti dal proponente.

Per conoscere lo stato di avanzamento di una bonifica è necessario rivolgersi all'Autorità Competente, titolare del procedimento amministrativo (Comune o Regione nel caso in cui la contaminazione interessi più Comuni). Inoltre, i soggetti coinvolti nel procedimento di bonifica (soggetti che operano e/o utenti della Pubblica Amministrazione) possono acquisire tali informazioni mediante accesso diretto al Portale dei Siti Contaminati.

Sono gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, proveniente da risorse non fossili e inesauribili, tra cui solare, eolico, idraulico, geotermico, biomasse, biogas.

La tematica è normata dal d.lgs 190 del 25 novembre 2024 (c.d. testo unico FER) “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.
A livello regionale il riferimento è rappresentato dalla DGR XI/4803 del 31 maggio 2021 di approvazione delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti FER. Come evidenziato nella sezione tematica del sito istituzionale regionale, la DGR sarà revisionata, conformemente alle disposizioni della legge regionale 6 giugno 2025, n. 8 che all’articolo 10, comma 1, lettera f) prevede la revisione delle linee guida regionali a seguito degli aggiornamenti normativi nazionali in materia di FER intervenuti successivamente alla loro emanazione.
Essendo la normativa in materia di FER in continuo aggiornamento, finalizzato sostanzialmente a semplificare e a snellire le procedure per questa tipologia di impianti, si rimanda alla consultazione dei siti istituzionali del MASE e di Regione Lombardia per acquisire un quadro informativo completo e aggiornato.

Per la realizzazione degli interventi FER il d.lgs 190/2024 ha individuato questi regimi amministrativi: edilizia libera, procedura abilitativa semplificata (FER PAS), autorizzazione unica (FER AU). Gli allegati A, B e C del decreto riportano le tipologie di interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell’autorizzazione unica.

A livello regionale il ruolo di ARPA in ambito FER non è ad oggi esplicitamente disciplinato, viene pertanto esercitato ai sensi della legge 132/2016 (legge istitutiva del SNPA) e della Legge Regionale 16/1999 (legge istitutiva di ARPA Lombardia), attraverso l’espressione di pareri (tenendo conto che in tutti i casi in cui la normativa di riferimento non preveda il rilascio di un parere/supporto tecnico, la prestazione dell’Agenzia sarà facoltativa e a titolo oneroso, così come previsto dal combinato disposto dall’articolo 7, comma 5, della Legge 132/2016 e dall’articolo 26, commi 3 e 5 della legge regionale 16/1999”) ed effettuando attività di controllo ai sensi dell’art. 26 comma 3 della legge regionale 16/99.

Conformemente alla normativa e secondo quanto indicato nelle Linee Guida SNPA 40/2022 “Adempimenti previsti dal decreto 14/04/2017 in relazione ai sistemi di misura alle emissioni per gli impianti di produzione energia elettrica ai sensi del decreto 06/07/2012”, ARPA effettua queste attività: verifica iniziale di idoneità del sistema SAE (Sistema di Analisi alle Emissioni)/SME (Sistema di Monitoraggio delle Emissioni); verifica dei dati di monitoraggio; controlli successivi; trasmissione dei dati al GSE (Gestore dei servizi Elettrici) tramite il portale. Tali attività vengono effettuate dall’ARPA a titolo oneroso, in accordo alle tariffe riportate in Allegato II del DM 14/04/2017.

Tutte le attività inerenti uno studio acustico, sia esso previsionale sia esso finalizzato a effettuare un'attivitàdi risanamento/bonifica acustica, nonché ogni attività di misurazione strumentale, affinchè possano avere valore nell'ambito di una procedura autorizzativa e/o di controllo, devono essere svolte e certificate da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) regolarmente iscritto nell'elenco nazionale (ENTECA) reperibile a questo collegamento: Enteca. Qualora una procedura ambientale coinvolga più matrici, il Tecnico Competente in Acustica dovrà essere parte della squadra di consulenti in relazione alla propria competenza specifica.

Occorre premettere che ai sensi del DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), l'autocertificazione propriamente detta attesta fatti, stati e qualità che risultano già documentati negli elenchi o registri pubblici (es. dichiarazione sulla propria cittadinanza), mentre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare una gamma più ampia di fatti, stati e qualità che non sono presenti nei pubblici registri, ma che l'interessato ne è a conoscenza diretta. Nel caso in cui la normativa preveda la possibilità, entro determinate condizioni, di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa valutazioni acustiche, ovvero l'ottemperanza ai limiti vigenti per il rumore, l'oggetto di questa "conoscenza" non puo' che essere riferito ad una valutazione tecnica effettuata da un tecnico competente in acustica (TCA). Pertanto, qualora la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non fosse redatta dal TCA, la stessa deve espressamente fare riferimento al documento tecnico redatto dal TCA dal quale sono state dedotte le informazioni dichiarate. Tale relazione tecnica deve essere comunque disponibile presso la ditta per i controlli.

La barriera antirumore, al pari di qualsiasi soluzione per mitigare l'impatto acustico di una sorgente sonora, non può mai essere valutata e quindi progettata se non preceduta da una attenta analisi della situazione acustica che ne giustifichi l'utilizzo. La valutazione di impatto acustico o clima acustico (cfr. Legge n.447/1995 e L.R. 13/2001 e relativi regolamenti attuativi), redatta da Tecnico Compentente in Acustica, regolarmente iscritto nello specifico elenco ministeriale, è lo strumento tecnico che definisce le caratteristiche del fenomeno acustico e la sua propagazione verso i recettori. A valle dell'esame di quest'ultima, in base al previsto rispetto o meno dei limiti vigenti, si può proporre un intervento di mitigazione che risolva la criticità emersa. Lo studio di mitigazione acustica conterrà i dettagli dell'intervento (es. lunghezza, altezza, etc.) della eventuale barriera. Si precisa che un intervento di mitigazione acustica può risultare necessario non solo in fase preventiva, ma anche a seguito di un'attività di controllo strumentale che evidenzi, ad attività avviata, il superamento dei limiti acustici.

La previsione di esclusione dell'applicazione del cosiddetto "criterio differenziale" di cui al D.M. 11/12/1996 - pubblicata sulla GU n. 52 del 04/03/1997 - non risulta una deroga ad hoc o a priori per gli impianti che operano ininterrottamente, bensì è da intendersi legata all'impossibilità pratica di effettuare una misurazione del livello differenziale di immissione nel caso in cui la sorgente non possa essere spenta (art. 2 del DPCM). il DPCM 11/12/1996 evidenzia che non è applicabile il limite differenziale di immissione per gli impianti a ciclo continuo "esistenti" (come definito all'art. 2) ovvero alla data della norma (marzo 1997) e tali da rispettare il limite assoluto di immissione art. 3 del DPCM 14/11/1997 (rif. art. 3 c. 1 DPCM 11/12/1996). Da ciò deriva che qualsiasi impianto installato dopo quella data, ovvero qualsiasi impianto anche solo modificato dopo quella data, è tenuto al rispetto di tutti i limiti acustici previsti compreso il limite differenziale di immissione. Anche eventuali interventi di mitigazione acustica su tali impianti a "ciclo continuo esistente" finalizzati al rispetto del limite assoluti di immissione, devono garantire anche il limite differenziale di immissione (art. 4 del DPCM 11/12/1996). Va peraltro precisato che gli atti autorizzativi, quali AIA e AUA, contengono generalmente prescrizioni a riguardo.

Non esiste una distanza minima. La normativa che regolamenta l'inquinamento acustico prevede solo che vengano rispettati i limiti specifici stabiliti per la sorgente sonora del caso. In genere, attività commerciali, produttive e professionali devono rispettare i limiti riportati nel D.P.C.M. 14/11/1997. E' pertanto necessaria una valutazione, effettuata da un Tecnico Competente in Acustica (elenco ENTECA), al fine di valutare la corretta ubicazione dell'impianto e/o i necessari interventi per limitarne l'emissione sonora e/o la propagazione del rumore

Un cittadino che si ritenesse disturbato dal rumore attribuibile ad una attività produttive, commerciale o professionale, nell'ambito della normativa amministrativa, può presentare un esposto motivato e dettagliato presso il comune di residenza, ovvero il comune sede dell'attività disturbante che, secondo quanto previsto dalla Legge n.44/1995 e L.R.13/2001, è l'ente deputato alle attivià di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico. Il comune ha facoltà di seguire le indicazioni riportate da ARPA Lombardia in questo documento Indicazioni Rumore per gestire la segnalazione che, sulla base dell'esperienza dell'Agenzia, ottimizzano tempi e modi di risoluzione, ovvero può richiedere direttamente ad ARPA Lombardia di effettuare controlli fonometrici. Il cittadino, altresì, ha l'ulteriore possibilità di intraprendere una causa civile ex art. 844 c.c. o, qualora ritenga ci si trovi in una condizione in cui è lesa la quiete pubblica, presentare una querela ex art. 659 c.p. presso l'autorità giudiziaria.

In caso di superamento dei limiti per il rumore, il Comune, con proprio atto, richiederà alla ditta la presentazione del piano di mitigazione acustica con relativa tempistica e eventuali prescrizioni in attesa del completamento degli interventi. In caso di superamento dei limiti di legge per il rumore, ARPA provvederà alla notifica del verbale di accertamento per violazione amministrativa (art. 10 c. 2 LQ 447/95 - doppio del minino 2.000 euro ) a favore del Comune. La ditta potrà presentare al Comune eventuali osservazioni entro 30 gg dal ricevimento del verbale di accertamento. La ditta può provvedere al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta entro 60 gg dal ricevimento del verbale di accertamento; trascorso tale termine, il Comune provvederà a valutare l'importo della sanzione (fra il minimo e il massimo previsto) e ad adottare gli atti necessari alla concludere all'iter sanzionatorio. In caso di violazioni dei provvedimenti assunti dal Comune è applicabile anche quanto disposto dal comma 2 art. 659 del c.p.

Si consiglia un confronto con la ditta vicina al fine di individuare gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati a eliminare il disturbo lamentato. In caso di mancata risoluzione, si può procedere mediante segnalazione al Comune seguendo le indicazioni reperibili sul sito di ARPA Lombardia Rumori e vibrazioni.

La movimentazione dei TIR attinenti all'attività di una ditta, all'interno dell'area della ditta, sono soggetti al rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/1997 come gli impinati della ditta stessa. Il transito lungo strade pubbliche concorre al rispetto dei limiti per il rumore del traffico stradale ossia dai limiti previsti dal DPR 142/2004.

Il limite differenziale d'immissione si applica al recettore, all'iunterno di ambiente abitativo (cfr. DPCM 14/11/1997 e DM 16/03/1998), pertanto se tale recettore è inserito in una classe acustica diversa dalla VI, presso lo stesso si applica il limite differenziale di immissione indipententemente dalla classe in cui è inserita la sorgente di rumore.

le macerie derivanti da demolizioni sono classificate ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06 Parte Quarta) come rifiuti (e non come sottoprodotti) e devono essere conferite presso impianti in possesso di autorizzazione per la loro gestione, mediante attività di raccolta, recupero e/o smaltimento. L'utilizzo di macerie autoprodotte, non preventivamente trattate a norma di legge, per livellamenti e riempimenti si configurerebbe come attività di gestione di rifiuti non autorizzata, con i conseguenti risvolti anche penali.

Buongiorno XXX, in merito alla sua richiesta la invitiamo a consultare sul sito web istituzionale la sezione dedicata: Materiali da scavo e le linee guida del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali: Linee Guida. Nel caso necessitasse di ulteriori chiarimenti la invitiamo a trasmettere istanza utilizzando i moduli che trova sul sito di ARPA al link di seguito riportato Moduli ai sensi del “Regolamento per l'Esercizio del Diritto di Accesso” (decreto n. 615/2024). A disposizione per ulteriori chiarimenti è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il regolamento recante la disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo è trattato nel DPR 120/2017. Nell'art. 4 vengono specificati criteri generali affinché le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti. In particolare nell'art.9 viene spiegato come predisporre il piano di utilizzo (cantieri di grandi dimensioni, >6000 mc) e nell'art.21 come redigere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cantieri di piccole dimensioni).

Linee guida terre e rocce da scavoARPA Lombardia | Suolo e sottosuolo | Materiali da scavo - ARPA Lombardia Linee Guida
Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo – SNPA – Sistema nazionale protezione ambiente (snpambiente.it) Linee Guida

Nel caso di cantieri di piccole dimensioni, o di grandi dimensioni ma non soggetti a VIA o AIA, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 4 del DPR 120/2017 per qualificare le terre e rocce da scavo come “sottoprodotti” è attestata dal “produttore” tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; ai sensi della normativa il produttore è il soggetto “la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo” e che, quindi, esegue fisicamente lo scavo, non è pertanto il proprietario.

Può essere opportuno, in questo caso, riportare la dicitura “opere non soggette ad autorizzazione”, effettuando però una preliminare verifica con il Comune in merito alla specifica tipologia di opera.

Il committente dovrà trasmettere a tutti gli enti interessati, a mezzo PEC, la comunicazione di annullamento della Dichiarazione di Utilizzo precedentemente inviata, per mancata esecuzione dei lavori, specificando i riferimenti del precedente invio.

Si premette che le indicazioni che seguono sono di carattere generale e andranno pertanto contestualizzate in relazione alla specifica situazione, effettuando una valutazione caso per caso e sentendo l’autorità competente.
Per quanto riguarda le tempistiche il riferimento è quanto definito nello specifico progetto esecutivo (comma 4 dell’articolo 24 del DPR 120/2017); i tempi di riutilizzo dovranno essere coerenti con gli interventi e le opere previste in fase di progettazione, subordinatamente a quanto disposto dal decreto di compatibilità ambientale (si ricorda infatti che il Piano Preliminare di Utilizzo previsto dal citato articolo 24 deve essere sottoposto al parere degli enti competenti nell’ambito del procedimento di VIA).
In merito alla formale approvazione al riutilizzo, si evidenzia che l’autorizzazione al riutilizzo in sito viene resa nell’ambito del procedimento di VIA, pertanto si deve fare riferimento allo specifico decreto di VIA e alle prescrizioni ivi contenute.

Informazioni sono disponibili sul sito istituzionale di ARPA Lombardia, nella sezione tematica “suolo e sottosuolo_materiali da scavo” (Materiali da scavo).
A livello nazionale un utile riferimento tecnico è rappresentato dalle Linee Guida SNPA 22/2019 “Applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” che, seppure non rivestono carattere prescrittivo per gli operatori privati, rappresentano delle linee di indirizzo comuni per il Sistema Nazionale delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente (Linee Guida SNPA 22/2019)

Il tema dei disagi olfattivi da parte delle attività produttive nei confronti della popolazione vede il coinvolgimento di più attori: gli Enti territoriali (in primis il Comune nella sua veste di primo interlocutore della popolazione), le imprese e i cittadini.
Nel 2012 Regione Lombardia ha emanato la DGR n. IX/3018 del 15/02/2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”, che si applica in particolare a:
  • attività soggette ad AIA
  • attività di gestione rifiuti (d.lgs 152/06)
  • attività sottoposte a valutazione d’impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possono derivare emissioni odorigene.
La Direttiva descrive in dettaglio i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti, indicando le modalità operativa da adottare per la caratterizzazione e l’autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno.

La direttiva definisce le istanze di autorizzazione e gli studi di impatto (compresa la documentazione per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale) che le aziende dovranno avanzare ed effettuare in fase di prima autorizzazione o per modifiche che influenzano in modo significativamente peggiorativo le emissioni odorigene di impianti esistenti. In particolare, le istanze di autorizzazione dovranno essere corredate da una caratterizzazione delle emissioni odorigene eseguita concordemente con quanto riportato nella direttiva.
Nell’autorizzazione che verrà rilasciata, tenuto conto delle assunzioni progettuali, l’autorità competente indicherà le emissioni odo¬rigene che dovranno essere convogliate e quelle che potranno rimanere diffuse. Saranno indicate, nell’autorizzazione, le prescrizioni, sia gestionali sia tecniche, che il gestore dovrà attuare per eliminare o ridurre le emissioni olfattive, le prestazioni espresse in portata di odore e le modalità di controllo.

Su iniziativa dei Comuni che raccolgono eventuali segnalazioni da parte dei cittadini nei confronti di molestie olfattive generate da impianti esistenti, verranno attivate campagne di rilevamento secondo le indicazioni contenute nella direttiva, articolate in una strategia predefinita a quattro fasi (analisi; verifica della sussistenza di impatto; riesame dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente, con indicazioni i eventuali prescrizioni; verifica dell’efficacia delle azioni). Le aziende saranno coinvolte in ciascuna delle fasi della strategia, e dovranno attenersi alle eventuali nuove prescrizioni derivanti dal riesame dell’autorizzazione.
In questa strategia, il ruolo di ARPA si configura come supporto tecnico ai Comuni per le fasi di monitoraggio con il coinvolgimento della popolazione e nella partecipazione ad eventuali tavoli tecnici promossi dai Comuni, con ruolo di supporto tecnico. L’Agenzia mette inoltre a disposizione il proprio Laboratorio di olfattometria per il supporto analitico in tutte le fasi della procedura.

Le traversine ferroviarie, una volta rimosse dalla loro sede/utilizzo originale, sono da considerare rifiuti, quelle in legno trattato sono classificate come rifiuti pericolosi poiché trattate con sostanze pericolose come il creosoto, per proteggere il legno dall'attacco di insetti e dall'umidità. Per il loro smaltimento, pertanto, si dovranno seguire le procedure specifiche per i rifiuti pericolosi. La principale criticità connessa alle traversine ferroviarie dismesse e sottoposte a tale tipologia di trattamento deriva pertanto dal possibile rilascio di creosoto nel tempo, specialmente se queste vengono danneggiate o esposte agli agenti atmosferici. Per le loro caratteristiche, non sono adatte al riutilizzo senza opportune verifiche di provenienza e trattamenti di protezione da potenziale contaminazione, laddove necessari. Una volta dismesse sono qualificate come rifiuto dal gestore della rete ferroviaria o dalla ditta e per poter diventare “non più rifiuto” (cioè End OF Waste) devono soddisfare i requisiti dell’articolo 184-ter del Testo Unico.

Il legno trattato con creosoto, e sostanze correlate elencate alla Voce 31 dell’Allegato XVII al Regolamento REACH (REACH), che viene recuperato e immesso sul mercato dell'usato per il riutilizzo ha restrizioni molto precise sul suo impiego finale, indipendentemente dalla sua età.
La restrizione relativa all'immissione sul mercato non si applica al legno trattato prima del 31 dicembre 2002 a condizione che venga immesso sul mercato dell'usato per il riutilizzo.
Tuttavia, anche questo legno recuperato (e il legno trattato sotto deroga dopo tale data) può essere utilizzato solo per uso professionale e industriale.
Di seguito sono specificati i luoghi e gli scopi in cui l'uso del legno trattato è consentito e quelli in cui è tassativamente vietato, in base alle condizioni di restrizione (Paragrafi 2(c) e 3):
usi consentiti (solo per scopi professionali e industriali)
Il legno trattato può essere impiegato in contesti industriali o professionali, come ad esempio:
- ferrovie (sotto forma di traverse)
- reti di trasmissione di energia elettrica e telecomunicazioni (ad esempio, pali)
- recinzioni
- scopi agricoli, come pali per il sostegno degli alberi (stakes for tree support)
- porti e corsi d'acqua.
usi tassativamente vietati
Indipendentemente dal fatto che sia stato trattato industrialmente o sia legno recuperato (usato), il legno trattato con creosoto non deve essere utilizzato in tutte le aree in cui vi è rischio di contatto frequente con la pelle umana o rischio di contaminazione alimentare. È vietato l'uso:
- all'interno di edifici, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
- nei giocattoli.
- nei parchi giochi.
- in parchi, giardini e strutture ricreative e per il tempo libero all'aperto, se esiste un rischio di frequente contatto cutaneo.
- nella fabbricazione di mobili da giardino, come i tavoli da picnic
- per la fabbricazione, l'uso o qualsiasi ritrattamento dei seguenti materiali: contenitori destinati alla coltivazione; imballaggi che possano entrare in contatto con materie prime, prodotti intermedi o prodotti finiti destinati al consumo umano e/o animale; altri materiali che potrebbero contaminare gli articoli sopra menzionati
Il riutilizzo per recinzioni agricole o industriali è ammesso solo in ambito professionale e nel rispetto delle restrizioni, ma non è consentito per uso privato o domestico. In ogni caso, una traversina dismessa è qualificata come rifiuto dal gestore ferroviario e per cessare tale qualifica (End of Waste) deve rispettare i requisiti dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

Si rammenta che la valutazione e la redazione del giudizio di classificazione devono essere effettuate da personale abilitato, nel rispetto della normativa vigente. Le informazioni relative all'identificazione del codice EER e alla definizione delle sostanze pertinenti devono essere messe a disposizione del soggetto incaricato della classificazione. Inoltre, la documentazione deve includere dettagli delle modalità di campionamento, eventuali report e approfondimenti sperimentali.
L’approccio metodologico da utilizzare per la classificazione del rifiuto è riportato nella Linea Guida SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) n. 24/2020, disponibile al link Linee guida SNPA. In sintesi, una volta individuato il codice attribuibile al rifiuto in esame secondo i disposti della Decisione 2000/532/CE e, specie in caso di codice specchio e codice pericoloso assoluto per i rifiuti pericolosi, effettuate le specifiche e necessarie valutazioni circa la composizione del rifiuto in relazione alle sostanze pericolose potenzialmente presenti, è possibile ipotizzare le caratteristiche di pericolosità applicabili e le relative valutazioni dei limiti definiti dal Regolamento 2014/1357/UE e 2017/997/UE.
Le informazioni minime da riportare nel giudizio di classificazione sono quelle riportate nel Riquadro 2.2 “Esempio indicativo e non esaustivo di informazioni minime da includere in un giudizio di classificazione” delle LG SNPA n.24/2020.

Nel caso specifico, i limiti previsti sono gli stessi sia per il metallo che per il metallo sotto forma di ossido; tuttavia, poiché il peso molecolare dell’ossido è maggiore rispetto a quello del metallo, una concentrazione inferiore di metallo sarà sufficiente per raggiungere il limite stabilito dai regolamenti applicabili quando espresso sotto forma di ossido. La conversione tra metallo e ossido, se la percentuale di ossido non è stata determinata analiticamente, può essere effettuata utilizzando il rapporto stechiometrico dei composti. Pertanto, qualora ritenuto necessario, il calcolo dovrà essere eseguito da chi effettua la classificazione del rifiuto.

Il punto di partenza per la classificazione dei rifiuti è la classificazione CLP delle singole sostanze, come previsto dalla decisione 2000/532/CE, aggiornata dalla decisione 955/2014/UE; successivamente si seguono i criteri dei Regolamenti 1357/2014/UE 997/2017/UE.
La classificazione dei rifiuti secondo i criteri CLP è applicabile ai fini Seveso ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Se non sono contaminate da sostanza pericolose non sono classificate come rifiuti pericolosi, in linea con quanto indicato dall’articolo 2 della…direttiva? 955/2014/UE che stabilisce che: I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).

L’art. 192 del d.lgs. 152/06 stabilisce che l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ed è sanzionabile sia come illecito amministrativo che come reato, a seconda della gravità e del contesto. Il proprietario dell’area, anche se non ha personalmente abbandonato i rifiuti, è responsabile del loro smaltimento e potrebbe essere soggetto a sanzioni se non ottempera all'eventuale ordine di rimozione emesso dall’Autorità competente.

Devono essere rispettati una serie di adempimenti doganali e normativi, che dipendono dalla composizione del prodotto, dalla sua classificazione doganale (codice TARIC) e dall’uso previsto. In particolare, occorre verificare:
- la scheda di sicurezza (SDS) e la corretta etichettatura ai sensi del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008)
- la conformità al Regolamento REACH (CE n. 1907/2006), con eventuale obbligo di registrazione presso l’ECHA
- la documentazione doganale e le relative formalità di importazione
- la presenza di dazi o imposte specifici applicabili
- l’eventuale classificazione del prodotto come merce pericolosa ai fini del trasporto.
Per approfondire gli aspetti normativi relativi al REACH e al CLP, si rimanda all’ATS territorialmente competente e al CENTRO REACH di FEDERCHIMICA.

- Applicativo O.R.SO: Accesso O.R.SO
- Per accedere al modulo “fanghi” di O.R.SO: Accesso modulo Fanghi
- Per approfondimenti sulle modalità di compilazione del RENTRI: Accesso RENTRI
- Per consultare i report dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali: Reports Rifiuti
- LG SNPA 41/2022 sull’applicazione della disciplina end of waste di cui all’articolo 184 ter comma 3 ter del d.lgs 152/06 LG SNPA 41/2022

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