Benvenuti nello Sportello Imprese di ARPA Lombardia, il punto di riferimento dedicato alle aziende che operano sul territorio lombardo. In questa sezione potete trovare risposte chiare e aggiornate alle domande più frequenti relative agli adempimenti ambientali, alle autorizzazioni, ai controlli e agli obblighi normativi. Lo Sportello è pensato per supportare le imprese nel loro rapporto con l’ambiente, semplificando l’accesso alle informazioni e favorendo una gestione consapevole e sostenibile delle attività produttive. Se non trovate l’informazione che cercate, potete inviarci il vostro quesito tramite l’apposito modulo. Il nostro team di esperti vi risponderà nel più breve tempo possibile, contribuendo ad arricchire e aggiornare costantemente questa sezione.
Non compete invece ad ARPA il rilascio/riesame delle AIA, attività in capo a Regione, Province e Città Metropolitana di Milano secondo le indicazioni contenute nella legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24. Sono invece di competenza statale le attività di cui all’allegato XII alla Parte Seconda, Titolo III bis del d.lgs 152/06.
- durata dell’AIA: la durata di norma è decennale ma se l’azienda/installazione è in possesso di certificazione ISO 140001 viene prolungata a dodici anni, mentre se è certificata EMAS l’autorizzazione ha validità di sedici anni (riferimento, commi 8 e 9 dell’articolo 29-octies del d.lgs 152/06)
- economico: la DGR IX/4626 del 28 dicembre 2012 prevede una riduzione dei costi istruttori (di competenza di Province/Città Metropolitana di Milano/Regione) e dei costi per i controlli/ispezioni.
Si fa presente, inoltre, che la Direttiva UE 2024/1785 del 24 aprile 2024 prevede che gli Stati Membri impongano al gestore di predisporre e attuare un SGA, allo stato attuale sono in corso i lavori per il recepimento di tale direttiva che dovrà avvenire entro il 01 luglio 2026.
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10;
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
La stessa categoria di imprenditori agricoli, obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico, può continuare a adempiere a tale obbligo con modalità alternative: attraverso la conservazione per tre anni del formulario (FIR) o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.
- immagini satellitari o aeree, utili a fornire immagini dall'alto di aree vaste per monitorare il territorio, per rilevare eventuali variazioni nelle strutture o per valutare l’andamento nel tempo di alcuni fenomeni (ad esempio fenomeni di sversamento dalle vasche, spandimenti);
- droni, utili a fornire un rilievo aerofotogrammetrico ad alta risoluzione per il monitoraggio di aree specifiche mediante informazioni di dettaglio (ad esempio livello di riempimento di una vasca, integrità delle strutture di copertura, stato di fatto dell’impianto e volumi degli eventuali cumuli);
- sensori remoti: dispositivi installati su droni, aerei o su satelliti (ad esempio camere Multispettrali/Iperspettrali, camere Termiche e LiDAR - Laser Scanner terrestri) impiegati per l’osservazione delle aree di interesse e acquisire informazioni in merito, ad esempio, allo stato vegetativo delle colture, agli spandimenti, alla presenza di capi.
Nonostante queste tecnologie innovative rappresentino un supporto importante nell’analisi delle situazioni, le ispezioni tradizionali rimangono comunque necessarie per le verifiche dirette, come l'esame della documentazione interna e le valutazioni che richiedono un'osservazione ravvicinata, considerando ogni singolo caso.
- verifica della conformità ambientale (rispetto delle normative ambientali e delle prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ambientali)
- monitoraggio degli impatti ambientali (identificazione di possibili impatti ambientali generati dagli allevamenti) - elaborazione dei dati e verifica spaziale (calcolo di volumi mediante modellazione 3D, ad esempio per lo stoccaggio di effluenti zootecnici, stoccaggi o rifiuti)
- analisi dell'uso del territorio (identificazione di attività a rischio o non conformi, ad esempio una gestione dei rifiuti non conforme, all’interno dell’area indagata)
Per la realizzazione di queste attività, l’unità organizzativa “Centro Regionale di Earth Observation” fornisce un importante supporto tecnico specialistico all’unità organizzativa “Attività Produttive”, garantendo l'integrazione e l'analisi dei dati di telerilevamento nei processi di verifica.
Riferimenti operativi per AUA POINT:
Per accedere
Manuale per la registrazione e compilazione
Mail per assistenza: sc_auapoint[chiocciola]arpalombardia.it
- gli scarichi di natura industriale soggetti a monitoraggio. A partire da settembre 2024 è possibile anche l'inserimento degli scarichi di acque meteoriche soggette a monitoraggio (verificare se l’attività rientra nel campo di applicazione di AUA POINT) recapitanti in CIS o in fognatura
- le emissioni convogliate soggette a monitoraggio laddove esplicitamente previsto nell’autorizzazione dell’impianto o nell’autorizzazione generale ex art. 272 c.2 del d.lgs 152/2006 - il Piano Gestione Solventi per le Aziende che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 275 del d.lgs 152/2006
Gli esiti analitici di eventuali ulteriori parametri legati allo stesso scarico/emissione non contemplati nell’applicativo potranno essere tenuti a disposizione presso l’Azienda per eventuali richieste da parte delle Autorità competenti/di controllo. Nella sezione “Documentazione” della home page vanno inserite, se richiesto, le analisi di messa a regime ai sensi dell’art. 269 c.6 del Testo Unico; la relazione di accompagnamento (formato PDF); i bilanci di massa previsti dalle autorizzazioni in deroga alle emissioni ex art. 272 e il calcolo delle emissioni diffuse per le lavorazioni meccaniche.
- emissioni: sono presenti i dati inseriti per tutti i punti di emissioni e i parametri
- scarichi: sono presenti i dati inseriti per tutti i punti di scarico e i parametri
- solventi: sono presenti l’anno di riferimento e la data di compilazione
- documentazione: sono presenti il tipo documento, la descrizione e la data di caricamento del relativo file.
È un documento ad uso interno all’azienda, utile per tenere traccia dei caricamenti avvenuti su base annuale; rimane conservato nel sistema anche negli anni successivi.
- gli strumenti urbanistici debbano tener conto della presenza di stabilimenti RIR;
- le autorità competenti valutino la compatibilità tra l’urbanizzazione e la presenza degli impianti;
- siano mantenute opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, per prevenire incidenti e limitarne le conseguenze.
Il procedimento amministrativo è avviato dal Comune, che può richiedere l'esecuzione di un'indagine ambientale anche sulla base di propri regolamenti edilizi e/o di regolamenti locali d'igiene; a titolo esemplificativo, alcuni Comuni richiedono l'esecuzione di un'indagine in concomitanza di un cambio di destinazione d'uso dell'area (ad esempio da commerciale/industriale a residenziale) o in caso di cessazione di un’attività produttiva.
Al medesimo link è disponibile il manuale d’uso del Portale; per eventuali richieste o segnalazioni è disponibile la casella mail: supportopsc[chiocciola]arpalombardia.it.
Per urgenze (malfunzionamenti – blocchi sistema) è possibile contattare anche il numero telefonico +39 347.4229608 (lun-ven 9:00-13:00 14:00-16:00).
L’eventuale impraticabilità alla rimozione o improcedibilità tecnico-economica dovrà essere attestata da idonea perizia tecnica redatta da tecnico qualificato; in tal caso si potrà procedere mediante dismissione con messa in sicurezza, previa verifica dell’integrità del serbatoio, rimozione dei fondami e pulizia interna del serbatoio, esecuzione prove gas-free, messa in sicurezza del manufatto.
In entrambi i casi potrà essere richiesta la presentazione/esecuzione di un Piano di accertamento e/o di un’Indagine Ambientale, al fine di verificare eventuali impatti sulla qualità delle matrici ambientali.
Accendo alla sezione “Documenti e Report” del sito istituzionale dell’Agenzia (link di riferimento Documenti e Reports) è possibile visionare le Linee guida ARPA per la gestione dei serbatoi interrati.
A livello regionale il riferimento è rappresentato dalla DGR XI/4803 del 31 maggio 2021 di approvazione delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti FER. Come evidenziato nella sezione tematica del sito istituzionale regionale, la DGR sarà revisionata, conformemente alle disposizioni della legge regionale 6 giugno 2025, n. 8 che all’articolo 10, comma 1, lettera f) prevede la revisione delle linee guida regionali a seguito degli aggiornamenti normativi nazionali in materia di FER intervenuti successivamente alla loro emanazione.
Essendo la normativa in materia di FER in continuo aggiornamento, finalizzato sostanzialmente a semplificare e a snellire le procedure per questa tipologia di impianti, si rimanda alla consultazione dei siti istituzionali del MASE e di Regione Lombardia per acquisire un quadro informativo completo e aggiornato.
Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo – SNPA – Sistema nazionale protezione ambiente (snpambiente.it) Linee Guida
Per quanto riguarda le tempistiche il riferimento è quanto definito nello specifico progetto esecutivo (comma 4 dell’articolo 24 del DPR 120/2017); i tempi di riutilizzo dovranno essere coerenti con gli interventi e le opere previste in fase di progettazione, subordinatamente a quanto disposto dal decreto di compatibilità ambientale (si ricorda infatti che il Piano Preliminare di Utilizzo previsto dal citato articolo 24 deve essere sottoposto al parere degli enti competenti nell’ambito del procedimento di VIA).
In merito alla formale approvazione al riutilizzo, si evidenzia che l’autorizzazione al riutilizzo in sito viene resa nell’ambito del procedimento di VIA, pertanto si deve fare riferimento allo specifico decreto di VIA e alle prescrizioni ivi contenute.
A livello nazionale un utile riferimento tecnico è rappresentato dalle Linee Guida SNPA 22/2019 “Applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” che, seppure non rivestono carattere prescrittivo per gli operatori privati, rappresentano delle linee di indirizzo comuni per il Sistema Nazionale delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente (Linee Guida SNPA 22/2019)
Nel 2012 Regione Lombardia ha emanato la DGR n. IX/3018 del 15/02/2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”, che si applica in particolare a:
- attività soggette ad AIA
- attività di gestione rifiuti (d.lgs 152/06)
- attività sottoposte a valutazione d’impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possono derivare emissioni odorigene.
Nell’autorizzazione che verrà rilasciata, tenuto conto delle assunzioni progettuali, l’autorità competente indicherà le emissioni odo¬rigene che dovranno essere convogliate e quelle che potranno rimanere diffuse. Saranno indicate, nell’autorizzazione, le prescrizioni, sia gestionali sia tecniche, che il gestore dovrà attuare per eliminare o ridurre le emissioni olfattive, le prestazioni espresse in portata di odore e le modalità di controllo.
In questa strategia, il ruolo di ARPA si configura come supporto tecnico ai Comuni per le fasi di monitoraggio con il coinvolgimento della popolazione e nella partecipazione ad eventuali tavoli tecnici promossi dai Comuni, con ruolo di supporto tecnico. L’Agenzia mette inoltre a disposizione il proprio Laboratorio di olfattometria per il supporto analitico in tutte le fasi della procedura.
La restrizione relativa all'immissione sul mercato non si applica al legno trattato prima del 31 dicembre 2002 a condizione che venga immesso sul mercato dell'usato per il riutilizzo.
Tuttavia, anche questo legno recuperato (e il legno trattato sotto deroga dopo tale data) può essere utilizzato solo per uso professionale e industriale.
Di seguito sono specificati i luoghi e gli scopi in cui l'uso del legno trattato è consentito e quelli in cui è tassativamente vietato, in base alle condizioni di restrizione (Paragrafi 2(c) e 3):
usi consentiti (solo per scopi professionali e industriali)
Il legno trattato può essere impiegato in contesti industriali o professionali, come ad esempio:
- ferrovie (sotto forma di traverse)
- reti di trasmissione di energia elettrica e telecomunicazioni (ad esempio, pali)
- recinzioni
- scopi agricoli, come pali per il sostegno degli alberi (stakes for tree support)
- porti e corsi d'acqua.
usi tassativamente vietati
Indipendentemente dal fatto che sia stato trattato industrialmente o sia legno recuperato (usato), il legno trattato con creosoto non deve essere utilizzato in tutte le aree in cui vi è rischio di contatto frequente con la pelle umana o rischio di contaminazione alimentare. È vietato l'uso:
- all'interno di edifici, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
- nei giocattoli.
- nei parchi giochi.
- in parchi, giardini e strutture ricreative e per il tempo libero all'aperto, se esiste un rischio di frequente contatto cutaneo.
- nella fabbricazione di mobili da giardino, come i tavoli da picnic
- per la fabbricazione, l'uso o qualsiasi ritrattamento dei seguenti materiali: contenitori destinati alla coltivazione; imballaggi che possano entrare in contatto con materie prime, prodotti intermedi o prodotti finiti destinati al consumo umano e/o animale; altri materiali che potrebbero contaminare gli articoli sopra menzionati
Il riutilizzo per recinzioni agricole o industriali è ammesso solo in ambito professionale e nel rispetto delle restrizioni, ma non è consentito per uso privato o domestico. In ogni caso, una traversina dismessa è qualificata come rifiuto dal gestore ferroviario e per cessare tale qualifica (End of Waste) deve rispettare i requisiti dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.
L’approccio metodologico da utilizzare per la classificazione del rifiuto è riportato nella Linea Guida SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) n. 24/2020, disponibile al link Linee guida SNPA. In sintesi, una volta individuato il codice attribuibile al rifiuto in esame secondo i disposti della Decisione 2000/532/CE e, specie in caso di codice specchio e codice pericoloso assoluto per i rifiuti pericolosi, effettuate le specifiche e necessarie valutazioni circa la composizione del rifiuto in relazione alle sostanze pericolose potenzialmente presenti, è possibile ipotizzare le caratteristiche di pericolosità applicabili e le relative valutazioni dei limiti definiti dal Regolamento 2014/1357/UE e 2017/997/UE.
Le informazioni minime da riportare nel giudizio di classificazione sono quelle riportate nel Riquadro 2.2 “Esempio indicativo e non esaustivo di informazioni minime da includere in un giudizio di classificazione” delle LG SNPA n.24/2020.
La classificazione dei rifiuti secondo i criteri CLP è applicabile ai fini Seveso ai sensi del d.lgs. 81/2008.
- la scheda di sicurezza (SDS) e la corretta etichettatura ai sensi del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008)
- la conformità al Regolamento REACH (CE n. 1907/2006), con eventuale obbligo di registrazione presso l’ECHA
- la documentazione doganale e le relative formalità di importazione
- la presenza di dazi o imposte specifici applicabili
- l’eventuale classificazione del prodotto come merce pericolosa ai fini del trasporto.
Per approfondire gli aspetti normativi relativi al REACH e al CLP, si rimanda all’ATS territorialmente competente e al CENTRO REACH di FEDERCHIMICA.
- Per accedere al modulo “fanghi” di O.R.SO: Accesso modulo Fanghi
- Per approfondimenti sulle modalità di compilazione del RENTRI: Accesso RENTRI
- Per consultare i report dei dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali: Reports Rifiuti
- LG SNPA 41/2022 sull’applicazione della disciplina end of waste di cui all’articolo 184 ter comma 3 ter del d.lgs 152/06 LG SNPA 41/2022
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